lunedì 28 maggio 2012

CHE COS'E IL REFERENDUM ?

Referendum

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La parola referendum (dal gerundivo latino del verbo refero, "riferisco" (nella frase ad referendum, "[chieder dei documenti, ecc.] per riferire"[1]) indica comunemente lo strumento attraverso cui il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici; si tratta dunque di uno strumento di democrazia diretta che consente cioè agli elettori di fornire - senza intermediari - il proprio parere o la propria decisione su un tema specifico oggetto di discussione.

Indice

Descrizione

Si differenzia dal plebiscito, in quanto il suo uso è regolamentato e può anche essere di uso frequente. In Italia il referendum abrogativo è previsto dall'art. 75 della Costituzione. Il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre tipologie di referendum: abrogativo, territoriale e costituzionale.
Esistono opinioni diversificate relativamente al referendum: se per alcuni (come Rensi in La democrazia diretta) si tratta dello strumento di democrazia perfetto, per altri (esempio Labriola - Contro il referendum) è uno strumento pericoloso, dato l'alto rischio di manipolazioni e derive plebiscitarie.
L'approccio adottato nella Costituzione Italiana è in qualche modo intermedio tra le due opinioni, perché il referendum è normalmente riservato all'abrogazione di leggi ordinarie. Solo in caso di modifiche alla Costituzione può essere indetto un referendum costituzionale (Art. 138 Cost), di natura invece confermativa. In ambedue i casi il referendum appare orientato a proteggere l'ordinamento dello stato più che a stimolare l'innovazione legislativa.
Le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla L. cost. n. 1/1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti dall'art.134 Cost.

Possibili classificazioni dei referendum

I referendum si possono distinguere in base al tipo di scopo:
  • propositivi: per proporre una nuova legge (vincola il legislatore a emanare una legge coerente con l'espressione popolare); è presente per esempio nell'ordinamento di San Marino o svizzero.
  • consultivi: per sentire il parere popolare circa una determinata questione politica (mera richiesta di parere legalmente non vincolante quanto alla decisione successiva)
  • confermativi: per richiedere il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore
  • abrogativi: per abrogare una legge esistente, rimuovendola dall'ordinamento.
  • deliberativi: mediante i quali i cittadini deliberano secondo il principio della sovranità popolare (Comune e Provincia, che deliberano "regolamenti" che sono atti aventi valore di legge)
  • legislativi, mediante i quali s'introducono leggi locali o statali.
I referendum "propositivi", "deliberativi" e "legislativi" non sono previsti né dalla Costituzione italiana, né dagli Statuti degli enti locali (benché il Dlgs 18 agosto 2000, n.267 Art.8 al punto 3 è scritto che gli enti locali nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati).
Da alcuni anni tanto la regione autonoma della Valle d'Aosta, quanto la provincia autonoma di Bolzano hanno introdotto nei loro statuti il referendum propositivo. Il primo caso di referendum propositivo votato in Italia è stato il 18 novembre 2007 in Valle d'Aosta, ma non ha raggiunto il quorum (45% degli aventi diritto al voto). Il 25 ottobre 2009 si sono svolte in Alto Adige le votazioni su cinque referendum propositivi di iniziativa popolare, ma nessuno di questi ha raggiunto il quorum (40% degli aventi diritto al voto).
Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere:
  • ordinario, se attiene alla legislazione ordinaria;
  • costituzionale, se riguarda la costituzione.

Sovranità popolare

Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana.
L'esito referendario, espressione di questa sovranità, è una fonte del diritto primaria che vincola i legislatori al rispetto della volontà del popolo.
Forme e limiti di questa sovranità sono regolati dalla Costituzione dalle successive norme che stabiliscono le procedure referendarie e le materie che non sono sottoponibili a referendum.
In presenza di nuova legge che non rispetti l'esito referendario, i soggetti autorizzati (magistrati, politici, associazioni di cittadini) possono ricorrere alla Corte Costituzionale per ottenere l'abrogazione della legge.
La ratifica di trattati internazionali e, in particolare, l'adesione a organizzazioni inter-nazionali e sovra-nazionali sono compiti del Parlamento, non sottoponibili a consultazione referendaria. Nella maggioranza dei Paesi europei invece devono essere sottoposti a consultazione popolare, poiché l'adesione comporta una cessione e limitazione della sovranità.
Secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, il referendum abrogativo non è ammissibile in caso di norme collegate a impegni comunitari, come i regolamenti dell'Unione europea d'immediata attuazione o leggi italiane che recepiscono una direttiva.
Nell'Unione europea non esiste l'istituto del referendum abrogativo né può chiedersi alla Corte di Giustizia la disapplicazione di una direttiva in uno Stato membro qualora essa confligga con la sua Costituzione.

Referendum nel mondo

Unione europea

L'Unione europea non ammette il referendum per la proposta o abrogazione di una legge comunitaria. I singoli stati europei dell'Unione in gran parte hanno propri sistemi referendari, molto diversi tra di loro.

Repubblica Italiana

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Referendum in Italia e Elenco delle consultazioni referendarie in Italia.
La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.
Nel 1989 una legge costituzionale ha consentito che, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, si votasse anche per un referendum consultivo sul rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie.
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.
Il 2 giugno 1946 in Italia si svolse il primo referendum istituzionale. Gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia.

Svizzera

A livello federale, il referendum è previsto dalla costituzione del 1848, rivista poi interamente nel 1999. Il referendum è facoltativo per ogni progetto di legge o decreto adottato dall'Assemblea federale (parlamento); in tal caso, se vengono raccolte le firme di 50.000 cittadini che domandano la costituzione, la questione è sottoposta a voto popolare. Il referendum è invece obbligatorio in caso di modifica costituzionale o di adesione a un organismo internazionale.
Mentre nel caso di referendum facoltativo è sufficiente la maggioranza di popolo (metà più uno dei votanti), per le modifiche costituzionali (referendum obbligatorio, senza raccolta delle firme) in Svizzera è richiesta una doppia maggioranza, la maggioranza di popolo e di cantoni. Non è quindi sufficiente la maggioranza dei voti espressi, ma si valuta anche il risultato della votazione a livello cantonale; per l'accettazione del referendum è necessario che il referendum ottenga la metà più uno dei voti sia a livello federale, sia in 14 cantoni.
Dal 1891, inoltre, la costituzione prevede, come strumento di democrazia diretta, il diritto di iniziativa popolare. Questo diritto permette di sottoporre a voto popolare una modifica di legge costituzionale, se almeno 100.000 cittadini la richiedono. Anche in questo caso è prevista la doppia maggioranza, di popolo e di cantoni.
In media, ogni anno si tengono una decina di referendum. Dal 1875 a oggi, il popolo svizzero ha votato 537 volte, accettando 257 referendum e rifiutandone 280.
La democrazia semidiretta esiste anche all'interno di ogni cantone, con procedure simili ma con un diverso numero di firme necessarie. Alcuni cantoni e comuni prevedono un referendum obbligatorio per l'introduzione di spese non previste nel bilancio preventivo e superiori a un dato ammontare. In questo caso non è nemmeno necessaria la raccolta di firme. Nel canton Ginevra, per esempio, anche alcuni articoli del bilancio annuale sono soggetti a referendum facoltativo; a livello federale, invece, il bilancio non può essere modificato tramite referendum.

Repubblica di San Marino

La legge che regola il Referendum a San Marino è la n.101 del 28 novembre 1994. "Nuove norme in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare" Il Referendum è previsto nella forma di abrogativo, propositivo o d'indirizzo e confermativo.
Il Referendum abrogativo può abrogare in toto o in parte leggi, atti, norme anche consuetudinarie, aventi forza di legge.
Il Referendum propositivo o d'indirizzo intende determinare principi e criteri per disciplinare con una nuova legge la materia oggetto di referendum
Il Referendum confermativo subordina al consenso popolare l'entrata in vigore di una legge.
I Referendum possono essere proposti da almeno l'1,5% del corpo elettorale o da almeno cinque Giunte di Castello. Il referendum confermativo può essere di iniziativa consiliare e deve essere previsto da un articolo della legge di cui si chiede conferma, approvato da almeno 31 consiglieri.
Ogni proposta referendaria, con l'eccezione di quella confermativa, è sottoposta al parere del Collegio Garante della costituzionalità delle norme la cui legge istitutiva al Titolo IV art. 15 cita:
  • 1. Le funzioni esercitate dal Collegio Giudicante sull'ammissibilità dei referendum, di cui alla Legge 28 novembre 1994 n.101, sono attribuite al Collegio Garante.
  • 2. La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 9 della Legge 28 novembre 1994 n.101, la trasmette al Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni, l'udienza che dovrà avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Si applicano, al procedimento di ammissibilità, le disposizioni della Legge 28 novembre 1994 n.101.                   Fonti : http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum

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